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Lo statuto

DENOMINAZIONE, SCOPO, SEDE

Art. 1)

L’associazione è denominata “LE MILLE E UNA NOTA” senza fini di lucro.

L’Associazione ha per oggetto:

diffondere la cultura musicale nel mondo giovanile e non;

  1. ampliare la conoscenza della cultura musicale, letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;

  2. allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo musicale affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura musicale ed artistica come un bene per la persona ed un valore sociale;

  3. proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;

  4. porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni della musicoterapia, un sollievo al proprio disagio

L’associazione nasce come unione spontanea di persone, è apolitica ed apartitica e non ha fini di lucro.

L’associazione potrà anche far parte di altre associazioni, federazioni o sindacati attinenti ai suoi settori d’interesse e collaborare con  Enti e Istituzioni, pubbliche e private per lo sviluppo di iniziative volte al raggiungimento degli scopi associativi.

L’associazione potrà compiere a carattere marginale ed occasionale, e comunque correlate con gli scopi sociali, altre attività   ritenute necessarie ed utili al compimento delle sue finalità istituzionali.

La sede sociale è in Roma  Via Narni 8 – Cap. 00181

Il Consiglio Direttivo ha  facoltà di istituire altrove sedi secondarie, dipendenze e rappresentanze.

Le adunanze degli organi associativi potranno essere convocate in altri luoghi purché in Italia.

DEI SOCI

Art. 2)

L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, gli associati sono tenuti al rispetto del presente Statuto e alle risoluzioni prese dagli organi rappresentativi secondo le competenze statutarie.

L’Associazione è costituita da associati con partecipazione, non temporanea

Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini italiani e stranieri, nonché gli enti italiani o stranieri che abbiano interesse al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e presentino domanda di associazione nei modi previsti dal presente Statuto.

I soci si dividono in Soci Fondatori, Soci Ordinari, Soci Sostenitori, Soci Onorari.

  • Sono Soci Fondatori coloro che hanno partecipato alla fondazione dell’Associazione e sottoscrivendone  l’atto costitutivo si sono impegnati a sopportare gli oneri finanziari.

  • Sono Soci Ordinari tutti coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza, sostenendone le attività tramite il versamento di una quota annuale ordinaria.

  • Sono Soci Sostenitori coloro, persone o Enti, che attraverso libere iniziative e donazioni contribuiscono alla realizzazione degli scopi sociali.

  • I Soci Onorari sono nominati  dal Consiglio Direttivo e sono scelti tra quelle persone che oltre ad avere acquistato benemerenze verso l’Associazione, hanno particolarmente potenziato ed incrementato l’attività dell’associazione.

La divisione dei Soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i Soci in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Ciascun Socio ha diritto a partecipare attivamente alla vita

dell'Associazione nelle sue varie espressioni. Tutti i soci che abbiano la maggiore età  hanno parità di diritto nell’elettorato attivo e passivo.

Per far parte, in qualità di socio ordinario dell'Associazione occorre inoltrare domanda scritta e firmata, indirizzata al Presidente.

In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e la disciplina relativa, nonché ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea. Il Presidente sottoporrà la domanda all'approvazione del Consiglio Direttivo, il quale dovrà procedere entro sessanta giorni dal suo ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda, questa si intende rifiutata; nel caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto a spiegarne le motivazioni. Ogni socio ordinario può in ogni momento esercitare il diritto di recesso; tale diritto (salvo che il recesso sia  dovuto a motivata giusta causa, caso nel quale esso ha effetto immediato) ha effetto dal secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

La qualifica di Socio  si perde:

a) per dimissioni da presentarsi per iscritto entro il mese di novembre d’ogni anno;

b) per morosità a causa di ritardo nei pagamenti  delle quote sociali, salvo casi particolari che saranno esaminati dal Consiglio Direttivo. Il Socio escluso  per morosità potrà essere eventualmente riammesso solo dietro pagamento di tutte le quote arretrate e su delibera del Consiglio Direttivo;

c) per esclusione decisa dal Consiglio Direttivo  in caso di comportamento contrario agli scopi dell'associazione o  nel caso in cui il socio, con la sua condotta, costituisca ostacolo all’attività e al buon andamento della vita  dell’Associazione, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'Associazione.

I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei probiviri, se nominato.

Art. 3)

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso. La quota associativa è uguale e non differenziate per tutti i soci. Il pagamento della  quota annuale scade il 28 febbraio di ciascun anno; il mancato pagamento della quota annuale entro detta data comporta automaticamente la messa in mora e la decadenza dalla qualità di Associato. La quota associativa non è trasferibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Art. 4)

Il Consiglio Direttivo stabilisce, con propria delibera, la misura delle quote annuali dovute all'Associazione dai soci.

DEGLI ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE E DELL’AMMINISTRAZIONE

Art. 5) Gli organi dell’Associazione sono:

a) L’Assemblea dei soci

b) Il Consiglio Direttivo

c) Il Presidente

d) Il Collegio dei Revisori  o il Revisore Unico (ove nominato)

e) Il Collegio dei Probiviri (ove nominato)

L'elezione degli organi amministrativi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 6)  L’assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Tutti i soci ordinari in regola con gli obblighi imposti dall'Associazione, ed in particolare con il versamento delle quote sociali, possono partecipare all'Assemblea generale. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare all'Assemblea da altro socio mediante delega scritta e firmata; la delega può essere conferita solo ad altro socio che non sia Amministratore, revisore o dipendente dell'Associazione. E’ ammessa una sola delega  per persona. L’assemblea provvede di volta in volta a nominare un Presidente ed un Segretario.

Art. 7)

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro il mese di aprile  per l'approvazione secondo le disposizioni statutarie del rendiconto economico - finanziario.

Essa inoltre provvede a:

- nominare e revocare il Consiglio Direttivo;

- delineare il programma delle attività sociali  stabilendone gli indirizzi generali organizzativi ed amministrativi;

- deliberare sulle modifiche del presente Statuto;

- deliberare sull'eventuale destinazione degli avanzi di gestione, di fondi, riserve o capitali, durante la vita dell'Associazione, qualora ciò sia consentito dalla legge;

- deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

L'Assemblea si riunirà ogni qualvolta sarà convocata dal Presidente o che ne sia fatta richiesta motivata e sottoscritta da almeno un quarto dei soci aventi diritto. L’avviso di comunicazione contenente l’ordine del giorno, è esposto presso la sede legale dell’associazione almeno 30 giorni prima della data fissata. La convocazione potrà inoltre  pervenire per iscritto ai soci, almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea, con lettera, fax o e-mail nei quali saranno indicati il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, e l'Ordine del Giorno da discutere. L'adunanza di seconda convocazione non può essere fissata lo stesso giorno stabilito per la prima convocazione. In caso d’urgenza l’Assemblea può essere convocata con lettera raccomandata da recapitarsi almeno 8 (otto) giorni prima della data stabilita per l’adunanza.

Art. 8)

Salvo che non sia diversamente stabilito da norme di legge o del presente statuto, le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti e in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le votazioni si fanno per alzata di mano oppure per appello nominale.

Art. 9)

In caso di modifiche statutarie, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza dei due terzi dei soci e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 10)  Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

    • la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in base alle linee direttive ricevute dall'Assemblea;

    • attuare le delibere dell’assemblea adottando eventualmente ulteriori provvedimenti necessari allo scopo.

    • la nomina, al suo interno, del Presidente, del Vice Presidente, del Tesoriere e del Segretario generale;

    • approvare i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto;

    • l'ammissione  e la decadenza dall'Associazione dei Soci;

    • delibera la misura delle quote annuali dovute dagli associati e stabilirne le modalità di pagamento;

    • la redazione annuale del rendiconto preventivo e consuntivo.

La carica di consigliere non prevede alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per l’esercizio delle attività associative.

Art. 11)

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri o dal Collegio dei Revisori dei Conti o dal Revisore Unico (ove nominati).

La convocazione è fatta mediante lettera, fax o e-mail,  contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno, spedita a tutti i Consiglieri e Revisori almeno otto giorni prima dell'adunanza. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri e tutti i membri del Collegio dei Revisori o il Revisore, se nominati.

Art.12)

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, da un altro membro del Consiglio, designato dai presenti. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, prevale quello di colui che presiede la riunione. Il  Consiglio Direttivo è composto da tre a sette membri scelti tra i Soci. Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno può nominare tra i propri membri un Tesoriere. Il Consiglio Direttivo attua  le direttive generali stabilite dall’assemblea e prende tutti quei provvedimenti utili o necessari al buon funzionamento dell’Associazione. Ha mansioni amministrative, tecniche, organizzative e propagandistiche. Il Consiglio Direttivo delibera  sulla domanda d’iscrizione e sull’espulsione dei Soci. Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni e può essere totalmente o parzialmente rieletto. Per la prima volta la nomina del Consiglio Direttivo viene effettuata nell’Atto Costitutivo. In caso di dimissioni di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio stesso provvederà alla sostituzione per cooptazione. I Consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva Assemblea degli associati. Per qualsiasi motivo il Consiglio direttivo si riduca a meno di due terzi, l’intero Consiglio è decaduto e deve essere rinnovato.

Art.13 ) Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione sia nei rapporti interni che in quelli esterni, vigila e cura affinchè siano attuate le deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea, provvede alla osservanza delle disposizioni statutarie e della disciplina sociale. In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all'approvazione di quest'ultimo nella sua prima riunione. Il Presidente presiede di diritto il Consiglio Direttivo. In caso di sue dimissioni, spetta al Consiglio disporre la nomina di un nuovo Presidente nella prima riunione.

Art. 14)

Il Presidente oltre a dare esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, provvede al normale andamento dell’Associazione dirige e controlla l’amministrazione sociale. Potrà  fra l’altro: aprire conti correnti presso banche e qualsiasi altro ente che eserciti il credito ed il finanziamento, emettere e riscuotere assegni, vaglia, mandati di pagamento e qualunque altro titolo di credito, nonché compiere qualsiasi altra operazione finanziaria necessaria al conseguimento  degli scopi dell’associazione, queste funzioni potranno essere delegate al Tesoriere ove nominato. Rappresenta l’Associazione presso le Autorità amministrative e giudiziarie di qualsiasi natura e grado; richiede autorizzazioni e licenze di qualsiasi genere. In caso d’assenza o d’impedimento le sue funzioni sono delegate al Vice Presidente o  al membro più anziano del Consiglio Direttivo. Il Presidente rimane in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile.

Art.15)

Al Consigliere con Funzioni di Vice Presidente sono attribuiti tutti i poteri del Presidente che saranno da lui esercitati in caso di temporaneo impedimento del Presidente.

Art. 16)

Se nominato, Il Consigliere con funzione di Tesoriere tiene la cassa dell'Associazione, curando gli adempimenti contabili ed amministrativi.

Art. 17)

Tutte le cariche sono onorifiche e non danno diritto a compensi se non al rimborso delle spese vive sostenute per l’espletamento del proprio mandato.

Art.18)

Qualora lo ritenga utile o opportuno (o qualora ciò divenga obbligatorio per disposizione di legge), l'assemblea dei soci può nominare un collegio dei revisori dei conti composto da tre membri scelti che possono essere scelti anche tra i non aderenti all’associazione e, quando la legge lo richieda, devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei Revisori contabili. Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente. L'incarico di Revisore è incompatibile con quello di Consigliere e Proboviro. Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso vale quanto stabilito per i membri del Consiglio Direttivo. Il/I Revisori verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri; esaminano ed approvano, sottoscrivendo, il rendiconto annuale da presentare all'Assemblea. I Revisori possono partecipare alle adunanze dell'Assemblea e, senza diritto di voto, a quelle del Consiglio Direttivo. Il compenso ai membri del Collegio, solo se non soci, è determinato dal Presidente o dal Consiglio Direttivo, se previsto come organo sociale, nel rispetto della normativa vigente.     

Art. 19)

L’Assemblea generale dei soci qualora lo ritenga opportuno può eleggere un  Collegio dei probiviri che è composto da tre soci eletti in assemblea che possono essere scelti anche tra i non aderenti all’associazione. Il Collegio elegge tra i suoi membri il Presidente Dura in carica tre anni. Decide insindacabilmente, secondo equità senza alcuna formalità di rito e di procedure salvo contraddittorio entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive e quindi inappellabili, fatta salva la facoltà di ricorrere nel caso specifico all’autorità giudiziaria se espressamente previsto dalla legislazione vigente.

Art. 20)

Gli esercizi sociali decorrono dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla formazione del rendiconto che dovrà essere approvato dall'Assemblea da convocarsi entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione.

Art. 21)

L’ esercizio  sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art.22)

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge. L'eventuale avanzo di gestione sarà reinvestito per il perseguimento degli scopi istituzionali.

DEL PATRIMONIO SOCIALE

Art. 23)

Il patrimonio sociale è costituito:

a) dalle quote associative;

b) da eventuali fondi di riserva;

c) da contributi e da ogni altra elargizione, in beni e in denaro, ordinaria e straordinaria fatta a favore dell'Associazione, nonché da lasciti, donazioni, eredità che eventualmente dovessero pervenire all'Associazione da soci o da terzi;

d) da ogni altra entrata che concorre ad incrementare l’attivo sociale, da sovvenzioni di enti pubblici, etc. ;

e) da ogni eventuale bene mobile  od immobile appartenente all’associazione per acquisto o pervenuto per donazione, lascito o successione.

Qualora per l’avvio delle iniziative associative si dovesse rendere necessario un contributo eccedente le quote, l’entità del contributo sarà decisa dal Comitato direttivo e sarà rimborsato senza corresponsione di interessi, utilizzando l’eventuale saldo attivo dei conti finanziari.

DURATA

Art. 24)

La durata dell’Associazione è illimitata.

In caso di scioglimento dell'Associazione, deliberato con il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati, il patrimonio residuo dell'ente sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25)

Il presente Statuto potrà essere modificato solo con la maggioranza dei due terzi dei soci

Art. 26)

Per quanto non  espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento al  Codice Civile, alle norme di legge vigenti in materia ed ai principi dell’ordinamento giuridico italiano.

Roma 18.05.2013

PIETRO VACCARO

ROSABIANCA MERICO

SILVIA SCICOLONE

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